Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
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nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente.
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segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della
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Commissione mandamentale competente.
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Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le
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procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
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La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o
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di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.